PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

      1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 del codice penale, le parole: «o la tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 29 del codice penale, le parole: «ovvero di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 3.

      1. L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 109 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse;

          b) il terzo comma è abrogato;

          c) al quarto comma, le parole: «La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si estingue»;

          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato».

 

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Art. 5.

      1. All'articolo 216 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «, professionali o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionali»;

          b) al numero 2), le parole: «, professionali o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionali» e le parole: «, della professionalità o della tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o della professionalità nel reato».

Art. 6.

      1. All'articolo 217 del codice penale, le parole: «, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza» sono soppresse.

Art. 7.

      1. Al primo comma dell'articolo 218 del codice penale, le parole: «e quelli per tendenza» sono soppresse.

Capo II
MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 8.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: «e per tendenza» sono soppresse.

Art. 9.

      1. Al comma 2 dell'articolo 533 del codice di procedura penale, le parole: «o per tendenza» sono soppresse.

 

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Art. 10.

      1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 11.

      1. Al comma 1 dell'articolo 679 del codice di procedura penale, le parole: «nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Art. 12.

      1. Al comma 1 dell'articolo 680 del codice di procedura penale, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse.

Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, E ALLA LEGGE 1o AGOSTO 2003, N.  207

Art. 13.

      1. Al comma 01 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «, professionale o per tendenza» sono sostituite dalle seguenti: «o professionale».

Art. 14.

      1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 1o agosto 2003, n. 207, è sostituita dalla seguente:

          «b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale».